di stricino il lun mar 16, 2009 4:08 pm
Il beneficio d'inventario è la limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti ereditari e per i legati entro il valore dell'eredità ricevuta.
Il beneficio d'inventario non è automatico ma dipende dalla scelta del chiamato, il quale ha l'onere di specificare nell'atto di accettazione che intende avvalersi di tale beneficio. In alcuni casi, tuttavia, l'accettazione, con beneficio d'inventario è obbligatoria quando si tratta di eredità devolute a incapaci e a persone giuridiche diverse daIIe società (471, 472, 473 cc.) .
Il beneficio d'inventario rientra nella categoria dei benefici, quali limitazioni di una posizione di svantaggio del soggetto. Il benefico d'inventario, precisamente, deroga al principio successorio secondo il quale l'erede risponde interamente dei debiti ereditari e dei legati. Il beneficio comporta infatti la limitazione della responsabilità patrimoniale e personale dell'erede.
Il beneficio d'inventario è subordinato ai seguenti oneri:
a) dichiarazione formale dell'accettante;
b) inventario dei beni ereditari;
c) adozione delle procedura di liquidazione concorsuale delle passività ereditarie, quando richiesta
Secondo quanto dispost dall'art. 490 l'effetto del beneficio d' inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede. Conseguentemente:
1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti ;
3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede
Stricino