Buongiorno a tutti, vi espongo il mio quesito.
La società per cui lavoro sta per intraprendere un rapporto contrattuale con un soggetto EXTRA UE il quale ha la possibilità di diffondere siti internet su vari strumenti elettronici. Il consumatore privato che vorrà visitare questi siti (tra cui quello della mia soc) dovrà pagare la soc. EXTRA UE.
La mia soc. fatturerà l'applicativo al soggetto EXTRAUE il quale commercializzerà il prodotto in italia e in europa ai consumatori finali.
In sostanza si configurerebbero due situazioni B2B e B2C.
Se non sbaglio fino a tutto il 2009 (forse anche ora) un soggetto EXTRA UE che volesse effettuare prestazioni di commercio elettronico in Italia doveva identificarsi in un qualunque paese UE (non necessariamente l'Italia) e vendere le proprie prestazioni applicando l'iva del paese di residenza del consumatore finale, versare questa IVA all'amministrazione del paese dove si è identificato la quale provvedeva a girare l'importo al paese di consumo.
Questo modus operandi deriva dalla direttiva 2002/38/CE che in italia è stata recepita con il Dlgs 273/2003, il quale oltre ad aver modificato il vecchio art 7 DPR 633/72 ha introdotto l'art 74 quinquies che è ancora in vigore.
Un soggetto extra UE deve ancora seguire questa strada per adempiere agli obblighi fiscali in Europa?
Trattandosi di una prestazione di servizi a fronte della dir 2008/08/ce come dovrà fatturare la mia società l'applicativo? Al soggetto extra UE o al suo identificativo?
Grazie
