di turistapercaso il gio mar 17, 2011 3:25 pm
Come specificato dalla circolare n. 14/E del 14/03/2011 emanata dall'Agenzia delle Entrate, ".....In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno il contribuente può rivolgersi al proprio sostituto solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2011. Il lavoratore che conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio, può rivolgersi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2011.
Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato se
tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2010 al mese di giugno 2011.
Anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel
periodo compreso da giugno a luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono ottenere assistenza fiscale rivolgendosi ad un CAFdipendenti o ad un professionista abilitato. ..."
Saluti.